L’Italia Fascista e il riconoscimento dell’U.R.S.S.

Il 26 dicembre 1921, l’Italia e la Repubblica Federativa Socialista Sovietica di Russia concludevano a Roma l’Accordo preliminare [1] . Nel preambolo, le Parti dichiaravano il carattere provvisorio dell’Accordo, stipulato per riprendere il commercio fra i due Paesi, in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un trattato generale che regolasse il complesso delle loro relazioni economiche e politiche. L’art. 13 dell’Accordo fissava al 26 giugno 1922 il termine per la conclusione degli accordi economici definitivi. Il 2 aprile 1922, in un promemoria predisposto in vista della Conferenza internazionale economica sugli aiuti alla Russia e la ricostruzione dell’Europa centro-orientale, che si sarebbe riunita a Genova il 10 aprile, il Governo italiano svolgeva le seguenti considerazioni circa la ripresa dei rapporti con la Russia sovietica e l’eventuale riconoscimento del Governo di Mosca:

«Riguardo al problema russo l’atteggiamento dell’Italia è determinato da considerazioni di ordine economico e di ordine politico. Rispetto al problema economico l’Italia ritiene che è essenziale di fare rientrare al più presto e nel modo più completo possibile nel sistema economico europeo un paese di così grande popolazione e di così vaste risorse come la Russia. Il perdurare della situazione attuale sarebbe fatale per la Russia stessa e renderebbe più lento e difficile il riassetto economico europeo. È bene rilevare a questo riguardo che se è vero che le Nazioni occidentali hanno interesse vivissimo alla ricostruzione russa, d’altra parte la Russia va certamente incontro ad estrema rovina se a questa ricostruzione essa non procede quanto più sollecitamente è possibile chiamando a collaborarvi tutte le forze vive di capitale e di capacità organizzatrice dell’Europa occidentale. Ciò è importante di fronte ad alcuni atteggiamenti che tenderebbero a far ritenere che le Potenze occidentali hanno più interesse della Russia stessa alla ricostruzione di essa. Riguardo al problema politico l’Italia considera che la terribile crisi attraversata dalla Russia ha portato a due constatazioni: 1° – Che il regime bolscevico nell’attuale stadio della nostra evoluzione economica è causa di estrema rovina. 2° – Che non si può contestare al Governo russo di rappresentare effettivamente la Russia semplicemente per il fatto che esso non rappresenta che le opinioni di una piccola minoranza in quanto che la Russia si lascia dominare completamente da una minoranza. Riguardo agli aspetti internazionali del problema politico è interesse dell’Italia che la Russia ritorni a esercitare una influenza nel gioco della politica europea per ristabilire un equilibrio nel sistema europeo e far sì che l’Italia vi abbia più convenientemente il suo posto. E’ inoltre interesse precipuo dell’Italia che la Russia si ricostituisca per virtù propria e non sotto l’egida o per azione diretta di un’altra nazione europea […]. La posizione che l’Italia ha preso e che l’Italia intende mantenere rispetto al problema russo è determinata dalle considerazioni di carattere politico ed economico suesposte. L’Italia ritiene cioè che si debba ispirarsi pienamente ai principi delle deliberazioni di Cannes [2] , e non pretendere di intervenire direttamente nelle questioni di ordine interno, sia che esse si riferiscano all’ordinamento politico ovvero a criteri economici di Governo. L’Italia ritiene che convenga considerare il problema della ricostruzione russa in modo obiettivo ed esporre ai rappresentanti del Governo russo quali si considerano le condizioni essenziali perché dei nuovi capitali possano venire investiti in Russia e perché il personale tecnico delle nazioni occidentali, indispensabile altrettanto del capitale alla ricostruzione russa, possa trovare sufficiente incoraggiamento a stabilirsi in Russia per l’esercizione di industrie e commerci. Riguardo alla liquidazione del passato il Governo italiano ritiene che in base alle deliberazioni di Cannes sia opportuno il riconoscimento da parte del Governo russo delle obbligazioni assunte da esso e dai suoi predecessori ed al riconoscimento del suo obbligo di indennizzare gli stranieri per danni da essi subiti. Per quella parte di tali obblighi che non riguarda la restituzione di beni ma che dovrà prender forma di obbligazioni finanziarie ed indennità pecuniarie, il Governo italiano non si fa illusioni che le risorse dello stato russo per parecchi anni potranno permettere al Governo russo di far fronte agli impegni finanziari da esso così assunti. Il Governo italiano è quindi in favore della moratoria che, d’accordo con gli altri Governi alleati è stato proposto di accordare al Governo russo per le obbligazioni finanziarie vecchie e nuove che gli incombono. Grave questione, riguardo la liquidazione del passato, e anche quella relativa al diritto del Governo russo di richiedere indennità per danni subiti dai cittadini russi per azione di guerra di eserciti delle Nazioni occidentali o sorretti e aiutati dalle Nazioni occidentali stesse. Al riguardo l’opinione italiana è che questo diritto non possa venire contestato alla Russia. In questa opinione concorrono pienamente gli inglesi e ad essa si associano, per quanto a malincuore e con riserve esplicite o mentali i francesi. E’ opinione d’altra parte del Governo italiano che sia opportuno che la questione sia liquidata nel modo il più rapido e completo possibile e che quindi occorre stabilire al riguardo coi Russi un forfait compensando i danni che i Russi possono pretendere con i crediti di Governo che le Nazioni occidentali hanno verso la Russia […]. L’Italia ritiene che è inutile partire da preconcetti: la natura e la portata degli accordi che si potranno fare coi Russi dipenderà dall’atteggiamento che avranno e dalle intenzioni che dimostreranno i Russi a Genova. Se i Russi dimostreranno di voler seriamente dar mano alla ricostruzione del loro paese, di ritenere, come sembra, indispensabile la collaborazione delle altre nazioni, e sono disposti ad accettare le condizioni essenziali per assicurarsi tale collaborazione sarà più conveniente ed opportuno per le altre Nazioni di fare un trattato colla Russia ed in tal caso il riconoscimento de jure del Governo dei Soviety è implicito. D’altra parte l’Italia non ritiene che si possa ragionevolmente domandare al Governo dei Soviety di riconoscere come propri gli impegni finanziari dei governi russi precedenti e rifiutargli contemporaneamente il riconoscimento de jure. La tesi francese che le obbligazioni finanziarie sono inerenti al territorio non porta secondo l’opinione italiana come conseguenza che le responsabilità specifiche derivanti da tali obbligazioni possano venire assunte da altri che da un governo il quale viene quindi ad avere diritto al riconoscimento de jure. Il Governo italiano ritiene quindi che il riconoscimento de jure del Governo dei Soviet non debba escludersi a priori e che anzi l’azione dell’Italia a Genova debba tendere ad ottenere dai Russi le condizioni che si ritengono essenziali perché si giunga a tale riconoscimento. Ciò corrisponde del resto allo spirito e alla lettera delle deliberazioni di Cannes».

(Promemoria sull’atteggiamento italiano rispetto alle questioni all’ordine del giorno della Conferenza di Genova, Roma, 2 aprile 1922, ASE, Conf. 52-37)

Durante la Conferenza, peraltro, il problema della ripresa delle relazioni economiche e politiche tra la Russia sovietica e gli Stati occidentali non trovava soluzione. La Delegazione italiana avviava quindi trattative bilaterali con la Delegazione sovietica al fine di concludere una convenzione commerciale entro il 26 giugno dello stesso anno. Il negoziato presentava tuttavia varie difficoltà. Infatti, mentre la Delegazione italiana, guidata dal Senatore Conti, concentrava le trattative sugli aspetti economici, i Delegati russi, Krassin e Worowski, sollevavano invece questioni di natura politica, nei termini così riportati dal verbale della riunione del 22 maggio 1922:

«Krassin dichiara che il Governo russo non intende sollevare qui la questione del riconoscimento giuridico. Ma per poter concludere anche una convenzione puramente commerciale è necessario definire qualche punto che non è stato sufficientemente definito nell’accordo di Roma [3] . Aggiunge che quando parlò per la prima volta col Sen. Conti ebbe l’impressione che il Governo italiano pur senza affrontare la questione del riconoscimento giuridico del Governo russo, fosse disposto ad eliminare qualcuna delle difficoltà che si oppongono ad una più efficace ripresa dei rapporti economici con la Russia. Vorowski chiarisce la portata della questione sollevata da Krassin. E’ assolutamente necessario per una effettiva ripresa di rapporti economici e commerciali fra l’Italia e la Russia, che non ci siano in Italia altri rappresentanti della Russia che quelli riconosciuti nell’accordo di Roma, cioè a dire la Delegazione Commerciale della Repubblica dei Soviet [4] . Viceversa ci sono ancora in Italia i vecchi rappresentanti del Governo Czarista. Ci sono anche rappresentanti di Stati inesistenti. E’ necessario che questi rappresentanti non siano più riconosciuti dalle autorità italiane. Di ciò abbiamo parlato, anche prima della conclusione dell’accordo di Roma, con l’allora Ministro degli Esteri della Torretta, ed abbiamo anche ottenuto degli affidamenti che non sono stati mantenuti. Bisogna che sia risoluto questo punto assolutamente vitale per noi, prima di poter riprendere ed intensificare in maniera effettiva i rapporti economici con l’Italia. Ci occorre l’assicurazione precisa che le vecchie rappresentanze ufficiali non sono più riconosciute e che unici rappresentanti della Russia in Italia sono i Delegati Commerciali del Governo dei Soviet».

(Conferenza di Genova, 22 maggio 1922, ibidem)

Due giorni dopo, i Delegati russi accettavano peraltro di firmare il progetto di convenzione commerciale, il cui testo non faceva alcun riferimento alle questioni di ordine politico sollevate da Krassin e Worowski [5] . Il 30 dicembre 1922, in seguito al Congresso speciale dei Soviet della Russia, dell’Ucraina, della Bielorussia e della Transcaucasia, veniva proclamata l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Secondo la costituzione del nuovo Stato federale, le singole Repubbliche assumevano la qualità di Stati federati, e la competenza relativa alle relazioni internazionali veniva attribuita all’Unione. Dopo la ripresa delle trattative italo-sovietiche per la stipulazione di un trattato generale di commercio e navigazione, la conversione in legge del D.L. 31 gennaio 1922 n. 157, con il quale era stata data esecuzione all’Accordo preliminare del 1921 [6] , offriva l’occasione di un dibattito in Parlamento sulle relazioni fra i due Paesi.

Nella seduta del 30 novembre 1923, il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ad interim, Mussolini, si dichiarava favorevole al riconoscimento de jure del Governo sovietico, nei seguenti termini:

«In fondo questa faccenda del riconoscimento dei Soviet è una famosa foglia di fico, con la quale si vuol nascondere la realtà concreta dei fatti. Dal mio punto di vista e nazionale e politico è più conveniente che io abbia a Roma un ambasciatore in perfetta regola, con tutti gli usi, i costumi e le leggi che regolano questa materia nei rapporti internazionali, piuttosto che un rappresentante che non si sa se sia commerciale, se sia diplomatico, se sia politico e che però viene a Palazzo Chigi a trattare gli affari concreti con me, e che quindi è nel fatto e nella pratica quotidiana pienamente riconosciuto».

(AP, CD, Discussioni, tornata 30 novembre 1923, p. 11113)

Il 7 febbraio 1924, veniva firmato a Roma il Trattato di commercio e navigazione fra l’Italia e l’U.R.S.S., il cui art. 1 così disponeva:

«Les rapports diplomatiques et consulaires normaux sont établis entre le Royaume d’Italie et l’Union des Républiques Sovietistes Socialistes. Le pouvoir de chacun des Etats contractants est mutuellement reconnu comme le seul légal et souverain du Pays respectif, avec toutes les conséquences, qui s’en suivent pour l’autre Partie, selon les droits des gens et les coutumes internationales».

“Tra il Regno d’Italia e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si instaurano normali rapporti diplomatici e consolari. Il potere di ciascuno degli Stati contraenti è mutuamente riconosciuto come l’unico legale e sovrano del rispettivo Paese, con tutte le conseguenze che ne derivano per l’altra Parte, secondo i diritti delle persone e le consuetudini internazionali”.

(Trattati e Convenzioni, v. XXXI, pp. 95-113)

Il giorno successivo, l’Ambasciatore italiano a Mosca, Manzoni, inoltrava al Commissario del Popolo per gli Affari Esteri, Cicerin, la seguente nota di Mussolini:

«Ella sa che fin dal giorno in cui assunsi il Governo è stato mio proposito di effettuare la ripresa dei rapporti politici fra i due Paesi, ritenendola utile ai loro particolari interessi ed a quelli generali dell’Europa. Sono perciò soddisfatto che oggi si sia firmato il trattato di commercio italo-russo. Mi è grato parteciparLe in tale occasione, che in armonia con le affermazioni contenute nel discorso da me fatto alla Camera dei Deputati il 30 Novembre 1923, avevo dichiarato nella seduta di chiusura della conferenza per il trattato predetto, tenutasi il 31 Gennaio ultimo scorso, che, essendo ormai raggiunto l’accordo, consideravo come risolta la questione del riconoscimento “de jure” del Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Soviettistiche da parte dell’Italia. Il Governo Italiano provvede pertanto senza altro alla nomina del Regio Ambasciatore presso il Governo dell’Unione, ed intende in conseguenza, che a partire da oggi, 7 febbraio 1924, i rapporti politici fra i due Paesi siano così definitivamente stabiliti e determinati» [7] .

(Manzoni a Cicerin, Mosca, 8 febbraio 1924, ASE, R Francia e Russia, 52)

La relazione sul disegno di legge presentato da Mussolini alla Camera dei Deputati per la conversione del D.L. 14 marzo 1924 n. 342, che dava esecuzione al Trattato di commercio e navigazione del 7 febbraio 1924 [8] , affermava, fra l’altro:

«La formula solenne con cui i poteri degli Stati contraenti si riconoscono come gli unici legali e sovrani dei rispettivi paesi, e dichiarano di ristabilire fra di loro i normali rapporti diplomatici e consolari, è venuta a costituire l’articolo 1 del Trattato di commercio e di navigazione, che si sottopone ora, insieme alla Convenzione doganale, alla vostra approvazione».

(AP, CD, Documenti, sessione 1924, n. 43, p. 2)

Durante la discussione sul disegno di legge, Mussolini interveniva poi nei seguenti termini:

«Perché quindici mesi fa il Governo fascista riconobbe de jure la Repubblica dei Soviety? Per molte ragioni. Voi le conoscete. Basterà ricordarne una […]. In fondo c’era un riconoscimento, che non arrivava all’estreme conseguenze a cui la logica dei riconoscimenti doveva condurre. C’era un rappresentante della Russia, che non era un ambasciatore politico nel senso tradizionale della parola, né un ambasciatore commerciale ed economico. Era una situazione che non poteva durare. Certi rapporti si chiariscono: o si rompe o si riconosce appieno. Il partito, il Parlamento, la Nazione, approvarono. Approvarono tacitamente per il fatto che allora l’opinione pubblica fu unanime nel riconoscere che era opportuno uscire da un periodo di incertezza durato fin troppo tempo nei rapporti fra l’Italia e la Russia, e di definirlo schiettamente secondo le norme tradizionali dei rapporti fra gli Stati. Il riconoscimento de jure portò un trattato di commercio».

(AP, CD, Discussioni, tornata 3 giugno 1925, p. 4166)

Il Trattato di commercio e navigazione entrava in vigore il 23 marzo 1924; tuttavia, le normali relazioni diplomatiche fra i due Governi si consideravano stabilite a partire dal 7 febbraio precedente, data della nota di Mussolini a Cicerin.

Vedi anche

Amadori a Mussolini, Mosca, 30 dicembre 1922, ASE, R Russia, 425; Mussolini a Paternò, Roma, 4 febbraio 1924, h. 3.15, DDI, s. VII, v. II, p. 429; Paternò a Mussolini, Mosca, 5 febbraio 1924, h. 22.50, ibidem, p. 433.;

Note

[1] Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXVII, pp. 428-442.

[2] vedi anche: 804/3 – La Risoluzione di Cannes e la Conferenza di Genova;

[3] NULL

[4] vedi anche: 709/3 – La perquisizione dell’Ufficio commerciale sovietico a Genova;

[5] vedi anche: 175/3 – La Convenzione commerciale italo-russa del 1922;

[6] Il testo del D.L. 31 gennaio 1922 n. 157 si trova in Leggi e Decreti, 1922, pp. 834-841; per la legge di conversione 16 dicembre 1923 n. 2890, ibidem, 1923, pp. 9071-9076.

[7] vedi anche: 401/3 – Circolare 15 febbraio 1924 n. 14. Riconoscimento dell’U.R.S.S. da parte del R. Governo (Circolari Esteri, v. IV, p. 242).;

[8] Testo in Leggi e Decreti, 1924, pp. 608-637; il Decreto-legge fu convertito con L. 31 gennaio 1926 n. 1119 (ibidem, 1926, p. 5092 segg.).

 

 

 

Fonte

Consultata in data 09.04.22